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 LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA

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MessaggioTitolo: LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA   LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA Icon_minitimeMar Gen 30, 2018 6:25 pm

http://www.repubblica.it/online/cronaca/perugia/scheda/scheda.html

IL TESTO:

Capo I - Chiusura delle case di prostituzione

Art.1


E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

Art.2


Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.3


Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti:

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

Cool chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.

Art.4


La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;

7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

Art.5


Sono punite con l'arresto fino a giorni 8 e con l'ammenda di lire 10.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.
Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.
I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.

Art.6


I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.

Art.7


Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

Capo II - Dei patronati ed istituti di rieducazione

Art.8


Il Ministro per l'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.
Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

Art.9


Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.
Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.

Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.

Art.10


Le persone minori di anni 21 che abitualmente o totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.
Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

Art.11


All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.

Capo III - Disposizioni finali e transitorie

Art.12


E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.
Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

Art.13


Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

Art.14


Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.
E' ammessa la prova contraria.

Art.15


Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.
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MessaggioTitolo: Re: LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA   LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA Icon_minitimeMar Gen 30, 2018 6:30 pm

FINO AD OGGI HO SEMPRE VOLUTO TENERE DISTANTE IL DISCORSO DA QUESTO MIO FORUM.... MA SICCOME MI SONO RESO CONTO CHE SPESSO SI PARLA DI DIFFERENZE FRA LOCALI ITALIANI E STRANIERI ("CERTI LOCALI STRANIERI" ...OVVIAMENTE)...E DI PROSTITUZIONE DA "LEGALIZZARE" IN ITALIA...... A SPROPOSITO... PROPRIO PERCHè NON SI CONOSCE LA TANTO E ... SECONDO ME.... A TORTO VITUPERATA... LEGGE MERLIN... BEH ALLORA SARà ORA DI SPIEGARLA...E DI FAR CAPIRE PERCHè IN REALTà NON C'è PROPRIO NULLA DA "LEGALIZZARE":... PERCHè è GIà "LEGALIZZATA".....IN TERMINI DIREI ANCHE GIUSTI....... ANCHE SE POI ALLA FINE... COME SEMPRE ACCADE IN ITALIA.... CI SONO MILIARDI DI LEGGE... TUTTE PRONTAMENTE DISATTESE!!!!
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MessaggioTitolo: Re: LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA   LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA Icon_minitimeMar Gen 30, 2018 6:36 pm

LA LEGGE è LA SOPRA.... CERCHIAMO DI CAPIRLA....:

LA LEGGE FU FATTA PER CHIUDERE LE CASE CHIUSE..... QUESTO LO SANNO ANCHE I SASSI...... E DALTRONDE LA STESSA LEGGE LO RIBADISCE AL CAPO "I"...ARTICOLI 1 E 2: ....LO RIPORTIAMO QUI NUOVAMENTE PER COMODITà:

Capo I - Chiusura delle case di prostituzione

Art.1


E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

Art.2


Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


QUESTA è IN REALTà LA PARTE CHE AD OGGI MENO CI INTERESSA CHIARIRE......LO SANNO ANCHE I SASSI....FORSE è L'UNICA COSA CHE DI SOLITO SI SA DELLA LEGGE MERLIN.....

QUELLO CHE NON SI SA...SONO LE PARTI BEN PIù IMPORTANTI.... OVVERO QUELLE CHE SEGUONO E CHE DI FATTO REGOLANO...PUNISCONO....E LEGALIZZANO... TUTTO QUANTO è INERENTE ALLA PROSTITUZIONE IN ITALIA.......

QUELLE PARTI LE IGNORANO QUASI TUTTI...... COMPRESE CERTE PARTI DELL'APPARATO STATALE OLTRETUTTO.....



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VENIAMO QUINDI AGLI ARTICOLI CHE REGOLANO DI FATTO LA PROSTITUZIONE IN ITALIA....SIA IN COSA è ILLEGALE ... CHE IN CIO' CHE è LEGALE IN REALTà......

Art.3


Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti:

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;


ECCO QUESTI ARTICOLI FINO AL TERZO.... DI FATTO SONO FRA I PIù DISATTESI CHE CI SIANO.....

CAPITE CHE ALDILà DELLA PROSTITUZIONE VISIBILE (QUELLA IN STRADA).... MOLTA PROSTITUZIONE è NEGLI APPARTAMENTI... è INUTILE CHE STIAMO A GIRARCI INTORNO.... GLI ANNUNCI ECONOMICI ..SIA NAZIONALI CHE A LIVELLO LOCALE.... SONO PIENI DI ANNUNCI CHE RIGUARDANO PROSTITUZIONE IN APPARTAMENTO....

EBBENE......ALDILà DELLE CASE CHIUSE...ALDILà DEI LOCALI NOTTURNI (DOVE OVVIAMENTE E COME DA SEMPRE DICO... QUESTE COSE NON CI DEVONO ESSERE.....).... SI PARLA ESPRESSAMENTE DI APPARTAMENTI...E DI COME NON DOVREBBERO ESSERE IN REALTà DATI IN AFFITTO SCIENTEMENTE PER PROSTITUZIONE.....  QUINDI IN REALTà QUANDO SI SENTE DIRE "NON CI POSSIAMO FARE NULLA"...... LA COSA è TOTALMENTE FALSA...... UN APPARTAMENTO HA SEMPRE UN PROPRIETARIO..... E SECONDO LA LEGGE....SE QUESTO NON è CHI SI PROSTITUISCE.....LA SINGOLA PERSONA..... è PASSIBILE DI ESSERE PERSEGUITO PER LEGGE......

MA ALDILà DI QUESTO RAGIONAMENTO.... IN OGNI CASO QUESTI ARTICOLI CI DICONO CHE NON CI DEVONO ESSERE "TERZI" OLTRE ALLA PROSTITUTA...... PERCHè SE CI SONO TERZI....A GUADAGNARCI SOPRA...ALLORA...SONO CONDANNABILI (SORVOLIAMO SULLE MULTE MAI AGGIORNATE NEGLI IMPORTI).... E CHE IL LUOGO DI PROSTITUZIONE NON PUò ESSERE PUBBLICO..... (NON ESCLUDE COMUNQUE I POSTI PRIVATI)

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

Cool chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.


I PUNTI 5..6 E 7 DELL'ARTICOLO 4 DI FATTO CI DICONO LA COSA FONDAMENTALE.... OVVERO CHE IN ITALIA SONO ILLEGALI SFRUTTAMENTO...INDUZIONE E FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE...NON LA PROSTITUZIONE IN SE.... (CHE RIMANE QUINDI LEGALE LA DOVE VIENE ESERCITATA IN MODO AUTONOMO DA PERSONA SINGOLA IN LUOGO AUTO-ORGANIZZATO IN PROPRIO)


Art.4


La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;

7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.


I PUNTI DELL'ARTICOLO QUATTRO SONO QUELLI CHE CHIARISCONO DUE COSE.....:
IN PRIMIS CHE LA DOVE C'è COSTRIZIONE O "RIDUZIONE IN SCHIAVITU'" LE PENE SONO PIù GRAVI....
MA SOPRATTUTTO.......CHE NON è COME QUALCUNO FALSAMENTE ASSERISCE... CHE QUESTE ATTIVITà (INDUZIONE ...FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO) SONO PUNIBILI SOLO SE C'è VIOLENZA E SCHIAVITù..........
QUESTE ATTIVITà SONO SEMPRE PUNIBILI PER LA LEGGE.....MA NEL CASO DI AGGRAVANTI SONO DOPPIAMENTE PUNIBILI!!!!! QUESTA è LA VERA LEGGE...NON QUELLO CHE VANEGGIA "QUALCUNO".....

Art.5


Sono punite con l'arresto fino a giorni 8 e con l'ammenda di lire 10.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.
Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.
I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.



I PUNTI DELL'ARTICOLO CINQUE SONO QUELLI CHE CHIARISCONO CHE CHI ASSERISCE CHE LA MERLIN HA CHIUSO LE CASE ....E SPOSTATO LA PROSTITUZIONE IN STRADA,.....MENTE SAPENDO DI MENTIRE....
INNANZITUTTO PERCHè IL SOLO FATTO CHE IL DIVIETO DI PROSTITUIRSI ALL'APERTO O  COMUNQUE IN LUOGO PUBBLICO..... è PREVISTO...SIGNIFICA (COME IN REALTà SI SA BENISSIMO)... CHE LA PROSTITUZIONE STRADALE ESISTEVA GIà.....
E IN SECONDO LUOGO ... SIGNIFICA LA SOLITA COSA... CHE QUANDO SI SENTE "NON POSSIAMO FARCI NULLA"...... è L'ENNESIMA FALSITà..... LA LEGGE GIà PREVEDE DIVIETI E PUNIZIONI..... SULLA PROSTITUZIONE IN STRADA..... MA COME SEMPRE..... IN ITALIA SI IGNORANO LE LEGGI ESISTENTI (MA SE NE PARLA SEMPRE A VANVERA OVVIAMENTE) E SI DISATTENDONO IN MANIERA SISTEMATICA....

CERTO NON è FACILE QUESTO PUNTO.....MA DI FATTO SE LE PROSTITUTE STRADALI NON HANNO DOCUMENTI CON LORO (E DALLE CRONACHE CAPITA SPESSO)...DOVREBBERO ESSERE PRELEVATE PER L'ACCERTAMENTO E PORTATE IN CENTRALE......COSA CHE LE TOGLIEREBBE DALLA STRADA PER IL TEMPO NECESSARIO....DANNEGGIANDO QUINDI GLI AFFARI DI CHI LE SFRUTTA O CI GUADAGNA SOPRA.... CHE QUINDI VEDREBBE NELLA SISTEMATICITà..... RIDOTTO L'INTERESSE A PORTARE NUOVE RAGAZZE SULLA MEDESIMA STRADA....

MA ANCHE LA DOVE AVENDO I DOCUMENTI.....EVIDENTEMENTE SE POI SI PROCEDE ALLA CONDANNA ALLA RECLUSIONE (FINO A GIORNI 8 COME SEGNALATO)...EVIDENTEMENTE GLI STESSI FRUTTATORI ALLA LUNGA AVREBBERO PROBLEMI A RIMETTERE LE STESSE SULLE STESSE STRADE...DOVE POI VERREBBERO CERCATE PER L'ESECUZIONE DELL'ARRESTO......O COMUNQUE LA NOTIFICA DELLA MULTA (CHE ANDREBBE AGGIORNATA)...... COSA CHE COMUNQUE ROVINEREBBE GLI AFFARI DEGLI SFRUTTATORI.....


Art.6


I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.


QUESTO ARTICOLO.....ANDREBBE ATTUATO ANCHE A QUALCHE POLITICO...MA VABBEH...SORVOLIAMO...... LIMITIAMOCI A DIRE CHE LA DOVE è PREVISTA ANCHE L'INIBIZIONE DA PUBBLICI UFFICI...SI SOTTOINTENDE CHE IL TIPO DI REATO è CONSIDERATO GRAVISSIMO.....O ALMENO COSì è SULLA CARTA......POI SI SA CHE AL MOMENTO DELL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI....TUTTO VA AD "INTERPRETAZIONE" A SECONDA DEI CASI........
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MessaggioTitolo: Re: LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA   LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA Icon_minitimeMar Gen 30, 2018 9:25 pm

Art.7


Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.


L'ARTICOLO 7 DELLA MERLIN è "L'ARTICOLO"..... OVVERO QUELLO CHE DI FATTO CAUSA I CONTRASTI FRA CHI CONSIDERA LA PROSTITUZIONE NON LEGALIZZATA IN ITALIA...SOLO PERCHè NON TASSABILE..... E CHI SA CHE ...LA DOVE ESERCITATA IN PROPRIO E NON IN PUBBLICO....IN REALTà è LEGALE...PROPRIO PER QUANTO AFFERMA LA MERLIN...

PERCHè????

PERCHè QUESTO ARTICOLO...CON BUONA PACE DI CHI SBRAITA ASSERENDO EMERITE CAZZATE.... DI FATTO CI DICE CHE NON SI PUò ISCRIVERE IN NESSUN TIPO DI REGISTRO PUBBLICO CHI ESERCITA IN MODO RICONOSCIUTO E PRIORITARIO L'ATTIVITà PROSTITUTIVA...

.... E QUANDO SI DICE "NESSUN TIPO"... SI INTENDE PROPRIO NESSUNO.... SIA ORDINARIO CHE SPECIALE..... NE CATEGORIZZANTE (QUINDI NESSUN REGISTRO DELLE PROSTITUTE PER INTENDERCI)...MA NEPPURE DI TIPO FISCALE ...O PREVIDENZIALE.....ECC ECC....

NESSUNO SIGNIFICA NESSUNO.... QUINDI ANCHE CERTE SENTENZE "RECENTI"...CHE VANNO IN CONTRASTO CON QUESTA LEGGE....E QUESTO SPECIFICO ARTICOLO...... INDICANDO COME POSSIBIOLE LA TASSAZIONE....IN REALTà SONO SOLO DETTATE DAL CLIMA DA "CACCIA ALLE STREGHE" ...PER QUANTO RIGUARDA L'EVASIONE FISCALE....

MA QUESTO ARTICOLO CI DICE CHE NON SI PUò FAR PAGARE LE TASSE ALLE PROSTITUTE (ALMENO FINCHè RIMANE VIGENTE)...
E DALTRONDE ESISTONO FIOR DI SENTENZE CHE AFFERMANO.....OLTRE CHE QUANTO QUI RIPORTATO.... ANCHE CHE NON SI POSSONO FAR PAGARE TASSSE NON SI DA IL CORRISPONDENTE SERVIZIO......(CIOè SE UNA PROSTITUTA NON HA COPERTURA SANITARIA SULL'ATTIVITà CHE SVOLGE...NON HA PREVIDENZA SOCIALE....ECC ECC....NON SI POSSONO CHIEDERE LE TASSE....CHE PER DEFINIZIONE...SONO IL CORRISPETTIVO DEI SERVIZI RICEVUTI DALLO STATO...A DIFFERENZA DELLE IMPOSTE CHE NON HANNO CORRISPETTIVO)

....ALDILà DELLE CONSIDERAZIONI SUI DISCORSI CHE FANNO TALUNI.... CHE SEMBRANO PIù ROSI DALL'INVIDIA DI CERTI PRESUNTI GUADAGNI NON TASSATI... CHE DA REALE SPIRITO DI EGUAGLIANZA SOCIALE..... IO NON è CHE AMI L'IDEA DI UNO STATO "PAPPONE" CHE FA CASSA SULLA PROSTITUZIONE....

VA COMUNQUE DETTO CHE ALLA FINE DEI CONTI.....LA COSIDDETTA "LEGALIZZAZIONE" CHE QUALCUN0 INTENDE (ERRONEAMENTE...TORNO A RIPETERE)....STA TUTTA QUI...

...TORNO A DIRE PER LA MILIONESIMA VOLTA.... è GIà LEGALE IN ITALIA... PROPRIO PER QUANTO DETTO NEGLI ARTICOLI DELLA MERLIN QUI PRESENTATI... LA DOVE è ESERCITATA IN PROPRIO...IN MANIERA AUTO-ORGANIZZATA DA SINGOLA OPERATRICE....SENZA TERZI AD "ORGANIZZARE".....ED IN LUOGO PRIVATO...

IL PUNTO DELLA "LEGALIZZAZIONE" CHE TALUNI INTENDONO....OVVERO LA TASSAZIONE (CHE POI SPIEGATEMI IN CHE MODO LA TASSAZIONE SIGNIFICA LEGALIZZAZIONE DA SOLA)....SAREBBE "FACILMENTE" RISOLVIBILE SEMPLICEMENTE ABROGANDO QUESTO ARTICOLO DELLA MERLIN.... CHE IMPEDISCE COME GIà DETTO LA REGISTRAZIONE IN PUBBLICI REGISTRI...

A QUEL PUNTO AGGIUNGENDO UNA NORMATIVA CHE NE REGOLI LE MODALITà DI SVOLGIMENTO (OBBLIGHI E DIRITTI DI FATTO)..... LE SINGOLE PROSTITUTE AUTO-ORGANIZZATE POTREBBERO ISCRIVERSI ALLA CAMERA DI COMMERCIO COME TALI.... PAGARE LE LORO TASSE.... AVERE IL LORO PIANO PREVIDENZIALE .... LA LORO COPERTURA SANITARIA...ECC ECC ECC.... (ANCHE PERCHè PARLARE DI SOLO "PAGARE LE TASSE"...... è PROPRIO UNA STUPIDAGGINE SENZA IL RESTO)


IL TUTTO....FATTO IN QUESTO MODO ED APPLICANDO LE LEGGI DAVVERO....NON COME AVVIENE ATTUALMENTE.... "DOVREBBE" IMPEDIRE L'EFFETTO COLLATERALE..... OVVERO LEGALIZZARE LO SFRUTTAMENTO... CHE è POI QUELLO CHE CHIEDE CHI AFFERMA CHE SI DEBBA ARRIVARE ALLA RIAPERTURA DELLE CASE CHIUSE......

RICORDO CHE LE CASE CHIUSE IN GERMANIA O IN SPAGNA..PER FARE DUE ESEMPI...NON HANNO TOLTO O SFRUTTAMENTO.... ULTIMA PROVA IN ORDINE CRONOLOGICO...è STATO IL CASO DELLA CHIUSURA DELL'ARTEMIS DI BERLINO... DI PROPRIETà DEGLI HELLS-ANGELS...OVVERO IL PRIMO GRUPPO DI MOTOCICLISTI-FUORILEGGE D'EUROPA... CHE NELL'ARTEMIS RICICLAVANO I LORO PROVENTI ...MA NON CONTENTI... PER GUADAGNARCI DI PIù....COSTRINGEVANO LE RAGAZZE CHE PRELEVAVANO IN EUROPA DELL'EST AD ANDARE A PROSTITUIRSI NEL LORO BORDELL DI BERLINO.... ECCO UN ARTICOLO CHE BREVEMENTE SPIEGA IL CASO ARTEMIS

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MessaggioTitolo: Re: LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA   LEGGE 75/58 - LEGGE MERLIN ....OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUIONE IN ITALIA Icon_minitimeMar Gen 30, 2018 9:40 pm

Art.8


Il Ministro per l'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.
Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

Art.9


Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.
Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.

Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.


.....VI RISULTA CHE SIA STATO MAI ISTITUITO QUALCOSA DI PUBBLICO IN MERITO AGLI ARTICOLI 8 O 9????..... A VOI IL COMMENTO.... IO SORVOLO ...NON VORREI SCENDERE NEL TURPILOQUIO....

Art.10


Le persone minori di anni 21 che abitualmente o totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.
Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.


QUESTO è UN ARTICOLO IMPORTANTE.... CI DICE NEI FATTI CHE LE RAGAZZE SOTTO I 21 ANNI... O MINORENNI (DATO CHE LA MINORE ETà ERA SOTTO I 21 AI TEMPI DELLA MERLIN...E NON SOTTO I 18)....DOVREBBERO ESSERE SEGUITE E-O RICONGIUNTE AI LORO FAMILIARI.... QUALORA TROVATE IN AMBITO PROSTITUTIVO....

ORA...... UN CASO SU TUTTI PER NON STARE QUI A DISQUISIRE INUTILMENTE...... "RUBY RUBACUORI".... COME CI DICONO LE CRONACHE LEGALI..... ALLORA MINORENNE (NON STIAMO A DISQUISIRE SU CHI SAPESSE COSA O MENO).... NON FU NE AFFIDATA AD UN ISTITUTO...NE A FAMILIARI.... FU SBOLOGNATA AD UNA "IGIENISTA DENTALE" CHE NULLA AVEVA A CHE FARE CON LA SUA FAMIGLIA O CON ISTITUTI..... (POI LE CRONACHE CI DICONO CHE LA STESSA IGIENISTA LA SBOLOGNO' AD UNA PROSTITUTA BRASILIANA...MA QUESTO POCO IMPORTA)...

ORA...QUESTO è UN CASO PARTICOLARE...MA......... EFFETTIVAMENTE QUANTE RAGAZZE GIOVANI...ANCHE NON PER FORZA MINORENNI....VENGONO DAVVERO AIUTATE QUANDO TROVATE IN BALIA DEI LORO SFRUTTATORI????..... CERTO ISTITUTI PRIVATI E RELIGIOSI CI SONO.....MA.... LE STRADE CI RACCONTANO UNA STORIA BEN DIFFERENTE DA QUELLO CHE CI VORREBBE DIRE LA LEGGE....... POI CI AGGIUNGIAMO ANCHE GLI APPARTAMENTI..LE CRONACHE DI MINORENNI ANCHE ITALIANE CHE SI PROSTITUISCONO... O VENGONO FATTE PROSTITUIRE...PERSINO DALLE FAMIGLIA (E NON PER FORZA PARLIAMO DI STRANIERI)....E IL DISASTRO è COMPLETO.....


Art.11


All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.


ALTRI TEMPI..... COMUNQUE CON CENTO MILIONI DI LIRE...SU UN GIRO CHE GIà ALLORA ERA MILIARDARIO.... CHE SI VOLEVA RISOLVERE????...NULLA...E INFATTI NULLA S'è RISOLTO.... IL PUNTO DELLE RISORSE DA NOI...è DEBOLE IN QUALSIASI ARGOMENTO SI AFFRONTI...LO SAPPIAMO...NON è UNA NOVITà...

Capo III - Disposizioni finali e transitorie

Art.12


E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.
Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

Art.13


Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

Art.14


Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.
E' ammessa la prova contraria.

Art.15


Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.


ABROGATE O MENO.... TUTTO QUANTO PREVISTO NEGLI ARTICOLI 12-13-14..NON è MAI STATO APPLICATO.....MA ANCHE QUESTA...NON è UNA NOVITà....
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SEPPUR IN MANIERA PER FORZA DI COSE NON COMPLETAMENTE ESAUSTIVA...... SPERO UNA VOLTA PER TUTTE DI AVER FATTO UN PO' DI CHIAREZZA SU COSA è DAVVERO LEGALE....COSA NON è LEGALIZZAZIONE..... E COSA BISOGNEREBBE DAVVERO FARE.....
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Comunque, ragazze di questi locali locali che esercitano anche questa professione ce ne sono e mettono gli annunci su Internet con foto autentiche, senza aver nessun pudore di essere riconosciute
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SI LO SO BENE SAETTA... NE HO CONOSCIUTE ANCHE IO.... PER FORTUNA SONO LA MINOR PARTE...E RIGUARDANO SPESSO LOCALI...CHE CON I VERI LOCALI NOTTURNI HANNO POCO A CHE FARE... (RIMARRà "STORICO" PER ME.... IL MAI RACCONTATO CASO IN CUI..IN UN CENTRALISSIMO LOCALE DI MILANO... UNA RAGAZZA NEL FARMI VEDERE DELLE FOTO CHE AVEVA SUL CELLULARE....MI MOSTRO' UNA FOTO CHE CONOSCEVO GIà...E CHE AVEVO VISTO SU UN NOTO SITO SU CUI SCRIVEVO TAAAANTO TEMPO FA...... OVVIAMENTE A QUEL PUNTO SENTENDOSI "SCOPERTA" VUOTO' IL SACCO...)....
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